Colpa medica: assoluzione con formula piena “perché il fatto non sussiste”

Si è concluso con l’assoluzione dell’assistito dello Studio Penale Bellavista un procedimento penale in materia di colpa medica, radicato a seguito del decesso di una paziente ricoverata presso una struttura ospedaliera siciliana.

Al medico — all’epoca dei fatti responsabile di un reparto della struttura — era stato contestato di non aver adottato le condotte terapeutiche ritenute necessarie dall’accusa nella gestione del quadro clinico della paziente.

All’esito di un’istruttoria particolarmente articolata, protrattasi per diversi anni e caratterizzata da un ampio confronto tecnico tra consulenti e dall’esame di numerosi testimoni, il Tribunale ha pronunciato sentenza di assoluzione con la formula più ampia, “perché il fatto non sussiste”, riconoscendo la piena correttezza dell’operato sanitario.

La difesa

L’assistito è stato difeso di fiducia dall’Avv. Mario Bellavista, che ne ha curato la difesa sin dalle prime fasi delle indagini preliminari.

L’impostazione difensiva ha puntato, fin dall’inizio, sulla ricostruzione rigorosa della vicenda clinica e sulla verifica dei presupposti della responsabilità penale del sanitario: l’esistenza di una condotta colposa, il nesso causale tra la condotta contestata e l’evento, e la conformità dell’operato alle linee guida e alle buone pratiche clinico-assistenziali.

Il valore della formula assolutoria

La formula “perché il fatto non sussiste” rappresenta l’esito assolutorio più ampio previsto dal nostro ordinamento: non si limita a escludere la responsabilità dell’imputato, ma nega la stessa esistenza del fatto storico contestato.

Nei procedimenti per colpa medica, dove la valutazione tecnica assume un peso determinante, un risultato di questo tipo conferma quanto sia decisiva una difesa costruita sin dalla fase delle indagini, in stretto raccordo con i consulenti tecnici e con una lettura puntuale del dato scientifico.

Nel rispetto della riservatezza degli assistiti e delle parti coinvolte, non vengono indicati nominativi né riferimenti identificativi delle persone e delle strutture interessate dal procedimento.

Fonte: LiveSicilia

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